mercoledì 30 aprile 2014

FERMI TUTTI - Leggiamo L'Articolo 12 dello STATUTO SICILIANO

Spesso i migliori strumenti del popolo sono proprio a portata di mano e nelle carte che ospitano la nostra Costituzione. La differenza sta nella conoscenza di questi strumenti, ma governanti perchè evitano di sottolineare al popolo certi strumenti ? E perchè quando dei cittadini svegli si avvalgono del loro diritto la classe politica li snobba nonostante siano passati alla forma di estrema di protesta ?
Leggiamo bene l'Articolo 12 dello Statuto Siciliano.
STATUTO SICILIANO ARTICOLO 12.
1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli.

Date un'occhiata allo STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA - Articolo 12
Scaricabile pubblicamente direttamente dal sito dell' ARS Qui.

Il Progetto Sicilia ha raccolto più di 11651 firme e le ha gia' consegnate. Ma la maggior parte snobba ancora l'argomento. Lentamente però gruppi come quello dell' MPA e alcuni singoli Onorevoli di altri gruppi politici stanno affrontando la questione.

Leggete l'Articolo 12

A seguire:
ARTICOLO 13
1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.
2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

ARTICOLO 13 bis.

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

ARTICOLO 14
1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.

1 commento:

  1. Ammetto che non conoscevo questa possibilità che il popolo siciliano ha. SCANDALOSO

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